L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 novembre 2024 n.21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal dlgs n. 219/2023 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in
attuazione della legge delega per la
riforma fiscale.
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In particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie:
- autotutela obbligatoria
- e sutotutela facoltativa.
Queste disposizioni, in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
Autotutela obbligatoria (articolo 10-quater)
L’articolo 10-quater introduce un obbligo di autotutela per l’amministrazione finanziaria in specifici casi di "manifesta illegittimità".
L'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione o a rinunciare all'imposizione senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- Errore di persona
- Errore di calcolo
- Errore nell'individuazione del tributo
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- Errore sul presupposto d'imposta
- Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza
Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies)
L’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di annullare atti non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Modalità di presentazione della richiesta di autotutela
Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio emittente e devono riportare dati completi, incluse motivazioni chiare e documentazione a supporto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Contenuto dell'istanza di autotutela
L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:
- Dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
- Riferimenti dell'atto contestato: tipo di atto (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), numero e data dell'atto, anno d'imposta.
- Motivazioni della richiesta: esposizione chiara e dettagliata dei motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo o infondato.
- Documentazione a supporto: allegare copia dell'atto contestato e ogni altro documento utile a comprovare le proprie ragioni.