Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.
Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.
Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Più in particolare:
- il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
- La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio. - viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
- al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
- in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.