L’INAIL ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025.
Il documento è stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti. I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.
OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello
Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
- Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale
Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.
Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento
Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:
- almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
- due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).
Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025
Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:
- A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
- C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
- C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
- C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
- C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
- E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.
È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.
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