Nel Modello 730/2025 confermata la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Nel Modello anche quest'anno è presenta la casella Nessun sostituto, vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
730/2025: la casella con “Nessun sostituto”
In presenza del sostituto d'imposta, per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
In particolare, la casella deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Modello 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Il modello 730 può essere presentato con la modalità senza sostituto, per scelta del contribuente, sia in assenza del sostituto d'imposta, sia in presenza del sostituto.
Se non è indicato il sostituto, in caso di credito, l’Agenzia delle entrate provvederà a rimborsarlo, in caso di debito il pagamento potrà avvenire tramite la stessa applicazione online, indicando l’Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito. In alternativa, sarà possibile stampare il modello F24 già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it oppure utilizzando l’apposito modello che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).