In Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.
Vengono cosi definite le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
La Tabella Unica (Tun) entrerà in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Da sottolineare che la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi.
Inoltre manca ancora la tabella dei baremes medico-legali prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che potrebbe influenzare la valutazione delle menomazioni psicofisiche.
TUN e tabelle coefficienti 2025
In particolare sono allegate al testo del decreto per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita':
- conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche'
- conseguenti all'attivita'dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
Resta invece da aggiornare la tavola 1.B., riportata nell'allegato I sulla base di nuovi dati ISTAT. Per questo è previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).