INPS comunica nel messaggio 72 2026 di aver concluso i controlli ex post sui requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che sono in fase di notificazione
i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Le motivazioni possono essere verificate oltre che sui provvedimenti di annullamento,anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” oun’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
ATTENZIONE L'istituto precisa che se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero (o per la prima rata in caso di istanza di rateazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento , la sanzione civile prevista si riduce del 50%
Si ricorda inoltre che è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del
Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole e affini nei primi sei mesi del 2020
La misura consisteva nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 , per il rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:
- filiere agricole, pesca e dell'acquacoltura,
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole
- allevamento, ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
MODALITA' OPERATIVE PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
- L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali sugli Aiuti di Stato fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo» (C(2020) 1863)
- L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente , spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
- L'agevolazione contributiva andrà richiesta tramite domanda all'INPS , che monitora il rispetto dei limiti finanziari
- In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
- In caso di superamento del limite di spesa fissato l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari
