La Fondazione Enasarco ha comunicato in questi giorni due importanti novità per l'assistenza sanitaria dei propri iscritti:
- dal 1 novembre è in vigore un nuovo piano di prestazioni gestite da
- fino al 31 dicembre 2022 è ancora in vigore il piano di indennità contro il COVID 19.
Vediamo nel prosieguo dell'articolo maggiori dettagli.
Enasarco Piano sanitario integrativo 2022-23
Dal 1 novembre 2022 Enasarco aderisce alla Convenzione EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani per la copertura sanitaria in favore dei propri iscritti fino al 15/04/2023. La copertura assicurativa è fornita dalla compagnia Società Reale Mutua senza oneri per gli iscritti.
ll Piano sanitario Emapi per Enasarco prevede due coperture
- Copertura Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi (GARANZIA A):
che rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi patologie indicate nell’apposito elenco (elencati qui) e offre l’accesso in tempi brevi alle migliori strutture convenzionate e ai migliori specialisti.
E' attiva per tutti gli iscritti che, alla data del 01/11/2022:
– svolgono attività di agenzia (ovvero siano in possesso di un mandato attivo)
– sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni,
– hanno un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori non inferiori al minimale per gli anni 2019, 2020, 2021.
- Copertura infortunio e malattia (GARANZIA C):
che viene attivata automaticamente in favore degli iscritti che, alla data dell’evento, svolgono l’attività di agenzia (ovvero sono in possesso di un mandato attivo) per i quali le ditte preponenti provvedono all’accantonamento dell’Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.
Contatti e numeri utili
Per informazioni su adesioni, coperture, versamenti e contributi è possibile
- telefonare al numero 06.44250196 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30) oppure
- consultare il sito www.emapi.it.
ATTENZIONE : Per gli eventi avvenuti fino al 31 ottobre 2022 occorre far riferimento alla precedente polizza 2021
Indennità COVID per contagi e decessi. Requisiti e beneficiari
Il consiglio di amministrazione di Enasarco ha confermato per il 2022 l'erogazione di risorse straordinarie per 4,4 milioni di euro destinate a finanziare le indennità con causa Covid per gli iscritti per gli eventi che si verificano nel 2022.
Si ricorda che l’indennità può essere richiesta nei casi di:
- contagio, con importo pari a 1000 euro o
- decesso con importo pari a 8mila euro per gli eredi dell'agente,
e può essere riconosciuta una sola volta nell’anno solare.
I beneficiari sono
- l’agente stesso, in caso di contagio;
- il coniuge superstite, il convivente more uxorio, il tutore dei figli minori, oppure i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente, per i casi di decesso.
Attenzione al fatto che la convivenza deve sussistere alla data del decesso dell’iscritto e risultare da specifica dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza.
Le indennità NON sono cumulabili
- in caso di decesso, con il contributo per le spese funerarie;
- in caso di contagio, con il contributo per infortunio, malattia e ricovero.
Indennità per contagio Covid: requisiti
- essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri anche non consecutivi negli ultimi 2 anni;
- avere avuto un reddito lordo per il 2020 (di cui al modello Redditi21) non superiore a €. 40.000.
Indennità decesso per COVID: requisiti
- l’agente deve essere stato al momento del decesso un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo, con anzianità contributiva di almeno 4 trimestri, anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- l'erede deve avere un ISEE non superiore a €. 31.898,91.
Indennità COVID: come fare domanda e scadenze
Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco allegando
per il contagio COVID:
- certificazione medica attestante l’esecuzione di test antigenico o test molecolare, oppure di avvenuta guarigione (green Pass) comprovante l’avvenuto contagio, nell’anno 2022,
- copia del modello Redditi21, attestante il reddito non superiore a €. 40.000
- Una dichiarazione che attesti il regime fiscale applicabile.
per i casi di decesso da COVID
- una certificazione medica da cui risulti che il decesso è intervenuto a causa (o a concausa) di affezione dal virus Covid-19;
- una copia del modello ISEE del richiedente
SCADENZA
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2022, con deroga al 31/1/2023 per gli eventi che si verifichino a dicembre 2022.