L'agenzia delle entrate replicando ad una FAQ del 27 maggio ha pubblicato un utile calendario delle scadenze per il ravvedimento speciale.
In particolare, viene prima ricordato che al ricorrere delle condizioni previste in materia di “ravvedimento speciale”, il decreto legge n. 215/2023 ha esteso tale istituto al periodo d’imposta 2022, qualora la dichiarazione per tale periodo sia stata validamente presentata.
Il decreto legge n. 39/2024 invece, ha riaperto i termini per coloro che non hanno perfezionato entro la data originaria del 30 settembre 2023 la procedura di regolarizzazione (ravvedimento speciale previsto dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023) per l’anno d’imposta 2021 e precedenti.
Ora vediamo il calendarip di riepilogo delle prossime scadenza
Ravvedimento speciale: quando si paga?
Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti:
- l’adesione al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto o della prima rata (entro lo stesso termine occorrerà, inoltre, rimuovere le irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare);
- se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste tre rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
- il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024;
- oppure è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024 di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.